Art. 1.
(Istituzione della professione di optometrista).

      1. È istituita la figura libero professionale dell'optometrista, con il seguente profilo: l'optometrista è l'operatore tecnico sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia professionale o in collaborazione con professionisti di altre aree sanitarie, l'esame oggettivo e soggettivo dei disturbi ottico-refrattivi adottando le metodologie e i mezzi per la compensazione e il trattamento di tali disturbi.